Art. 2.
(Misure di agevolazione).

      1. Alle imprese di cui all'articolo 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2006, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
      2. I mutui di cui al comma 1 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia fideiussoria già prevista dall'articolo 45 del citato testo unico, come disciplinata ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale prevista all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

      3. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, che comprenda, eventualmente, i seguenti elementi:

          a) riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie;

          b) riduzione delle produzioni soggette a ritiro;

          c) riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

      4. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.